Art. 3.
(Diffusione della conoscenza delle opere
d'arte contemporanea).

      1. Lo Stato promuove la diffusione e la conoscenza delle opere d'arte contemporanea e dei giovani artisti anche attraverso

 

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l'acquisizione delle stesse da parte di musei, gallerie nazionali d'arte, istituzioni pubbliche, associazioni riconosciute o fondazioni operanti nei settori della promozione di beni artistici e culturali.
      2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme per l'ammortamento dei beni materiali, l'acquisto di opere d'arte da parte di soggetti titolari di reddito di impresa è ammortizzabile per l'80 per cento in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei nove esercizi successivi fino a concorrenza del 2 per cento del giro d'affari per ciascun esercizio.
      3. Ai fini del comma 1, le cessioni gratuite di opere d'arte effettuate entro dodici mesi dalla loro acquisizione da soggetti privati anche non titolari di partita IVA costituiscono credito di imposta, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per un valore pari a quattro volte l'IVA pagata per l'acquisizione dell'opera d'arte ceduta per importi fino a 10.000 euro; per importi superiori a 10.000 euro, il valore è stabilito dal decreto di cui all'articolo 7.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, nel limite massimo di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.